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Newsletter Marzo 2026

Giuri Associati

Mar 31, 2026

Newsletter energia e ambiente
Marzo 2026 (n. 3/26)



  • Gestione rifiuti: esclusione dell’uso del metodo tariffario MTR per la verifica dell’anomalia dell’offerta (Cons. Stato, IV, 24.02.2026, n. 1480)


  • Project financing: contrasto con il diritto europeo del diritto di prelazione assegnato al promotore (CGUE 5.02.2026, causa C-810/24)


  • Distribuzione gas: applicazione VIR o RAB nel calcolo del valore di rimborso degli impianti (TAR Roma, II-bis, 3.11.2025, n. 19.418)


  • Tariffe idriche: conguagli tariffari per le partite pregresse (Cass. 19.01.2026 n. 1109)



Buona lettura, 

Luigi Giuri




GESTIONE RIFIUTI – Il valore del metodo tariffario rifiuti non è utilizzabile per la verifica dell’anomalia dell’offerta (Cons. Stato, sez. IV, 24.02.2026, n. 1480)

La controversia riguarda i criteri da utilizzare per la verifica dell’anomalia dell’offerta per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani.


La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione del servizio perché, nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’impresa affidataria non aveva indicato la remunerazione del capitale secondo il criterio indicato da ARERA nel metodo tariffario MTR-2. Il TAR Lecce, con sentenza 17-06-2025, n. 1075, ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione.


Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto corretto il provvedimento del Comune. I criteri previsti nel metodo tariffario di ARERA (MTR e successive delibere) non devono essere utilizzati dalla stazione appaltante per la verifica dell’anomalia delle offerte nelle gare di appalto. Ciò perché il criterio tariffario MTR fornisce all’ente pubblico il parametro sulle tariffe da applicare in base alla TARI, dunque sul corrispettivo (massimo) a carico degli utenti per il servizio di gestione rifiuti, e non per la verifica dell’offerta.


Ciò trova conferma anche in recenti sentenze del Consiglio di Stato “la disciplina del MTR di cui all’art. 1 comma 527 della l. 205/2017 e alle delibere ARERA è volta … a determinare i valori massimi della TARI che l’Amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso.


Questi ultimi corrispondono invece all’esito della gara indetta per affidarli e all’offerta fatta in quella sede dalla stessa parte interessata, per definizione capace di valutare il proprio interesse e quindi la remuneratività del prezzo offerto” (Cons. Stato, Sez. IV, 22-07-2025 n. 6466).


Da ciò deriva l’errore del TAR che, non avendo considerato l’effettiva funzione del criterio tariffario MTR-2, ha ritenuto che l’ente locale dovesse farne uso anche per la valutazione dell’anomalia dell’offerta.


È interessante anche un’osservazione dell’impresa aggiudicataria nel ricorso in appello. L’utile operativo indicato nella verifica dell’anomalia è il risultato economico atteso dalla gestione, calcolato in base all’esperienza pregressa e a commesse precedenti simili per valore e area territoriale. L’utile operativo della gestione non deve essere confuso con la remunerazione del capitale nel metodo tariffario MTR-2 di ARERA, il quale (i) ricomprende il valore delle immobilizzazioni, estraneo all’utile vero e proprio, e (ii) si basa su dati di due anni precedenti che non sono rilevanti per il calcolo dell’utile operativo della gestione.




PROJECT FINANCING – Il diritto di prelazione del promotore della finanza di progetto non è conforme al diritto europeo (CGUE 5.02.2026, causa C-810/24)

La controversia riguarda un contratto di concessione aggiudicato dal Comune di Milano.


La Corte di Giustizia, con sentenza del 5 febbraio 2026, ha affermato che l’art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE (direttiva concessioni) è contraria al fatto che uno stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto il diritto di prelazione.


Il diritto di prelazione del promotore gli consente, nel caso in cui non ottenga l’aggiudicazione iniziale, di adeguare la propria offerta a quella ritenuta più conveniente dalla stazione appaltante e di ottenere in questo modo l’aggiudicazione del contratto. L’unica condizione per l’esercizio della prelazione è che il promotore rimborsi le spese sostenute dall’aggiudicatario iniziale per la predisposizione della sua offerta, entro il limite massimo del 2,5% del valore dell'investimento desumibile dal progetto di fattibilità posto a base della gara.


L’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, ora sostituito art. 193, comma 12, d.lgs. 36/2023 che contiene la stessa disposizione, stabilisce che – se il promotore non risulta aggiudicatario della gara – può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario. 


Secondo la Corte, consentire al promotore, tramite il diritto di prelazione, di modificare le condizioni della propria offerta per adeguarle a quelle dell’aggiudicatario iniziale, in modo da ottenere l’assegnazione del contratto, viola il principio di parità di trattamento degli offerenti nelle procedure pubbliche. Il principio di parità di trattamento richiede, infatti, che gli offerenti si trovino su un piano di parità sia nel momento in cui preparano le loro offerte, sia nel momento in cui queste sono valutate dalla pubblica amministrazione.


Ne deriva che l’offerta non può essere modificata dopo la sua aggiudicazione, né su iniziativa dell’amministrazione, né su iniziativa dell’offerente (CGUE, sentenze 22.06.1993 C-243/98, 25.04.1996 C-87/94 e 13.06.2024 C-737/22).


Per questo motivo, la Corte ha dichiarato che il diritto di prelazione del promotore nella procedura di finanza di progetto (project financing), previsto dal codice dei contratti pubblici italiano, si pone in contrasto con l’art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE.




DISTRIBUZIONE GAS – Applicazione VIR o RAB nel calcolo del valore di rimborso della rete di distribuzione (TAR Roma, sez. II-bis, 3/11/2025 n. 19.418)

Una società che gestisce gli impianti di distribuzione del gas in alcuni comuni dell’ambito Cuneo 1 Nord-Ovest ha impugnato il bando per l’affidamento del servizio nell’ambito perché ha determinato il valore di rimborso dei suoi impianti in base al valore riconosciuto da ARERA ai fini tariffari (RAB), anziché in base al criterio del valore industriale residuo (VIR).


La società ha iniziato a svolgere il servizio in alcuni comuni della provincia di Cuneo dalla fine degli anni ’90. In seguito, nel 2006, si è aggiudicata la gara per la prosecuzione della gestione negli stessi comuni.


L’art. 14, comma 8, seconda parte, d.lgs. 164/2000 – nel testo introdotto dal d.lgs. 93/2011 – stabilisce che: “Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate … [tramite gara], il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura … al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente (…)”.


Ciò significa che, al termine della durata delle concessioni assegnate con gara indetta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 164/2000 (concessioni post-Letta), il valore di rimborso degli impianti del gestore è pari a quello riconosciuto da ARERA per l’approvazione delle tariffe di distribuzione (RAB) e non al valore industriale residuo, calcolato tramite perizia per la ricostruzione a nuovo dell’impianto, decurtato del valore del degrado fisico negli anni trascorsi dopo la costruzione (VIR).


La stazione appaltante ha determinato il valore dell’impianto in base al valore tariffario RAB. La società si è lamentata, in sostanza, di non aver percepito il valore industriale residuo in cambio della cessione degli impianti (VIR), perché è rimasta proprietaria degli impianti che gestiva anche prima dell’affidamento con gara.


La società ha contestato che ciò lede il suo affidamento legittimo sia nel precedente testo dell’art. 14, co. 8, d.lgs. 164/2000, sia nel contratto di servizio, i quali prevedevano che il valore di rimborso doveva essere pari al valore residuo degli investimenti risultante dal bilancio del gestore, al netto degli ammortamenti.


Il TAR Roma ha respinto il ricorso perché:


- l’art. 14, comma 8, non prevede il diritto del gestore di ricevere il VIR né nella versione precedente, né in quella attualmente vigente;


- il diritto di ottenere VIR esiste solo nella prima gara dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 164/2000, ma tale gara si era già svolta, a prescindere dal fatto che gli impianti non abbiano formato oggetto di trasferimento ad un altro gestore.



TARIFFE IDRICHE – Conguagli tariffari per le partite pregresse della fornitura (Cass. 19.01.2026 n. 1109)

La sentenza affronta la questione della legittimità dei conguagli tariffari relativi a forniture di acqua pregresse.


1) La Cassazione ripercorre il ragionamento delle Sezioni Unite nella sentenza 26-08-2025, n. 23.858 sui conguagli per le partite pregresse.


  • La delibera ARERA 643/2013 che ha approvato il metodo tariffario idrico (MTI) non può avere efficacia retroattiva, perché è un atto amministrativo e non normativo. La delibera di ARERA non ha efficacia retroattiva nemmeno se si ritiene attuativa del principio del recupero dei costi dei servizi idrici previsto dall’art. 9 della direttiva 2000/60/CE perché la direttiva non era immediatamente esecutiva nei singoli stati membri della UE.


  • Il carattere non retroattivo delle delibere tariffarie di ARERA non impedisce la possibilità di addebitare i conguagli per il servizio idrico. Infatti, l’art. 13, co. 2, legge 36/1994 prevedeva una tariffa idonea ad assicurare comunque la copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio. Perciò, il DM 1.08.1996 (metodo tariffario normalizzato) prevedeva le singole voci di costo che dovevano essere coperte dalla tariffa.


  • L’art. 31 del MTI di ARERA disciplina le modalità di recupero dei conguagli spettanti nei periodi precedenti, ma questi devono essere determinati in base alle norme all’epoca vigenti: DM 1-08-1996 per il periodo 1997-2011, delibera AEEGSI 585/2012, metodo tariffario transitorio, per gli anni 2012-2013, e delibera 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015.


  • L’art. 31 della delibera ARERA 643/2013 ammette i conguagli che non è stato possibile liquidare nel precedente periodo regolatorio, perché gli enti d’ambito non avevano emanato le loro delibere prima dell’intervento di ARERA, ma non legittima il recupero di importi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai precedenti metodi tariffari.


Perciò, la Cassazione ha enunciato il seguente principio: “i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI [ora ARERA] 643/2013 … e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito … entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel DM 1° agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato” (disciplina rilevante per il giudizio in questione).


2) La Corte d’appello aveva, inoltre, dichiarato che il diritto di credito per i conguagli degli anni 2005-2011 era prescritto, perché il gestore avrebbe potuto esercitarlo a partire dalle singole forniture di acqua. Secondo il gestore, invece, i crediti per i conguagli sono diventati esigibili solo dopo l’emissione dei provvedimenti da parte dell’Autorità competente, data dalla quale decorreva il termine di prescrizione.


La Cassazione ha dato ragione al gestore. La quantificazione dei conguagli a carico degli utenti è potuta intervenire solo dopo la delibera ARERA 643/2013 e dopo il decreto del commissario straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato in Sardegna.


Perciò, la Corte ha enunciato il seguente principio: “i conguagli previsti dall’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013 … potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell’approvazione e quantificazione degli Enti d’Ambito … da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta”.




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