
STUDIO LEGALE

Giuri Associati
Jun 30, 2026
Newsletter energia e gas
Speciale: Pratiche commerciali scorrette
Giugno 2026 (n. 6/26)
Teleselling: confermata sanzione contro venditore per pratiche scorrette tramite teleselling (Cons. Stato, VI, 6/05/2026, n. 3555)
Tecniche vendita push: confermata sanzione contro venditore per pratiche commerciali scorrette (TAR Roma, I, 29/05/2026, n. 9978)
Trasparenza condizioni: avvio procedimento AGCM per mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali (PS13137 - aprile 2026)
Oneri per recesso anticipato: sanzioni di ARERA per violazioni in materia di oneri di recesso anticipato (delibera 3/06/2026 n. 193/2026)
Buona lettura,
Luigi Giuri
Marco Massimino
TELESELLING AGGRESSIVO – Confermata sanzione contro venditore per pratiche scorrette anche tramite teleselling (Cons. Stato, sez. VI, 06/05/2026, n. 3555)
Il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva irrogato ad una società di vendita di gas ed elettricità per pratiche commerciali scorrette a danno dei clienti.
Al termine dell’istruttoria (PS12353), AGCM aveva irrogato sanzioni complessive pari a euro 2.700.000, così composte:
a) euro 1.000.000 per mancanza di trasparenza nell’esposizione delle condizioni economiche, sia nel materiale promozionale, sia nei documenti contrattuali;
b) euro 500.0000 per la richiesta di pagamento di morosità pregresse ai clienti subentranti estranei rispetto al precedente intestatario dell’utenza, come condizione per l’attivazione della fornitura;
c) euro 1.000.000 per attivazione di forniture non richieste, in prevalenza tramite teleselling, realizzate in mancanza di sottoscrizione o consenso del consumatore e sulla base di informazioni non vere, inesatte o incomplete circa l’identità del fornitore, lo scopo dei contatti telefonici, le obbligazioni nascenti dal contratto, le condizioni di mercato;
d) euro 200.000 per ostacoli al diritto di recesso.
Con riguardo alle attivazioni non richieste, AGCM aveva affermato la responsabilità del venditore, tenuto conto dei seguenti elementi: (i) il numero elevato di reclami dei clienti; (ii) l’andamento delle nuove stipulazioni dei contratti durante il periodo oggetto di contestazione, generate per il 98% tramite le agenzie; (iii) la tardiva predisposizione dei controlli sull’operato delle agenzie di teleselling (Quality call); (iv) l’elevato numero di contratti annullati dopo l’introduzione dei controlli; (v) la prosecuzione del rapporto con le agenzie, nonostante il perdurare delle loro condotte illecite.
Tenuto conto della gravità delle violazioni, della durata (circa 2 anni) e del pregiudizio subito dai consumatori, il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata la sanzione di euro 2.700.000, pari al 27% del fatturato realizzato dalla società di vendita nel corso dell’anno 2021.
Si tratta di una sanzione molto elevata rispetto ai ricavi del venditore, che conferma la sensibilità non solo di AGCM, ma anche del giudice amministrativo, rispetto a condotte lesive dei diritti dei consumatori.
TECNICHE DI VENDITA PUSH: confermata la sanzione contro un venditore per pratiche commerciali scorrette (TAR Roma, sez. I, 29/05/2026, n. 9978)
Il TAR Roma ha confermato la sanzione che AGCM aveva irrogato nei confronti di una società di vendita di gas e di energia elettrica per pratiche commerciali scorrette.
Al termine dell’istruttoria, l’AGCM aveva contestato a una società di vendita la promozione e la successiva conclusione di contratti e l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale non richieste, prevalentemente tramite tecniche di vendita di tipo “push”, come porta porta e teleselling.
Gli elementi istruttori raccolti dall’Autorità hanno evidenziato, secondo il giudice amministrativo, «un fenomeno di sicura consistenza, comprovato dall’elevatissimo numero di reclami per attivazioni non richieste e dalla reiterazione delle medesime criticità in un arco temporale significativo».
L’impresa avrebbe dovuto predisporre, fin dall’origine, un assetto organizzativo e di controllo idoneo a prevenire il rischio di attivazioni di forniture in assenza di un consenso effettivo, libero e consapevole del consumatore finale, e non limitarsi a interventi correttivi successivi consistenti nella gestione ex post dei reclami.
Il TAR Roma ha valorizzato il fatto che solo in una fase successiva la società ha introdotto il sistema della check call, consistente in una telefonata di verifica, effettuata da un soggetto terzo e indipendente rispetto alle agenzie, per confermare la reale volontà del cliente di concludere il contratto prima dell’attivazione della fornitura: questo strumento ha consentito di intercettare un numero elevatissimo di contratti privi di consenso effettivo, producendo una sensibile riduzione delle attivazioni non richieste.
Secondo il TAR, l’efficacia del correttivo dimostra che la società avrebbe dovuto adottarlo fin dall’inizio, come misura preventiva, non solo dopo il manifestarsi del problema e l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Questa circostanza è stata ritenuta rilevante dal TAR per confermare la sanzione di euro 1.000.000 a carico della società di vendita, che AGCM ha quantificato tenendo conto delle misure correttive adottate nel corso del procedimento: l’introduzione della check call, la risoluzione dei rapporti con alcune agenzie e l’inasprimento del sistema di sanzionatorio da parte dell’azienda.
TRASPARENZA OFFERTE COMMERCIALI – AGCM avvia un procedimento per contestare la mancanza di trasparenza delle condizioni di fornitura (Proc. PS13137, Boll. 18/05/2026 n. 20)
Nel mese di aprile 2026, AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di una società di vendita di gas e di elettricità per accertare pratiche commerciali scorrette in relazione all’applicazione di oneri non dovuti in caso di recesso anticipato dai contratti.
Sulla base delle segnalazioni ricevute da alcuni clienti e della documentazione contrattuale acquisita da AGCM, sarebbe emerso che il venditore faceva sottoscrivere clausole dal contenuto potenzialmente vessatorio, finalizzate a mantenere in fornitura il cliente che volesse passare ad altro operatore. Il contratto obbligava il cliente ad inviare una comunicazione preventiva della sua volontà di passare ad un altro fornitore e di indicare l’offerta del concorrente, per permettere al venditore di formulare una controproposta alle stesse condizioni.
In mancanza di comunicazione preventiva, il venditore era legittimato ad operare un nuovo switch-in, cioè una nuova attivazione nei confronti del cliente senza dover acquisire il suo consenso, con l’impegno ad adeguare le condizioni economiche dell’offerta a quelle del concorrente se erano state comunicate dal cliente.
Il prezzo della fornitura includeva lo sconto “LAST CALL”: in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione, lo sconto sarebbe stato stornato con una maggiorazione di 0,010€/kwh applicata dall’inizio della fornitura.
Secondo AGCM, la pratica commerciale è in contrasto con il Codice del Consumo, perché non rispetta il principio di trasparenza informativa, impendendo al consumatore di acquisire una piena comprensione della proposta commerciale. Solo alcune delle componenti del prezzo erano pubblicizzate sul sito web, mentre altre voci di costo erano indicate nei documenti contrattuali relativi all’offerta che, però, non erano consultabili sul sito.
ONERI PER RECESSO ANTICIPATO – ARERA sanziona una società di vendita per violazioni in materia di oneri di recesso anticipato (Deliberazione 3 giugno 2026 – 193/2026/S/EEL)
Anche l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta per verificare la correttezza delle offerte commerciali predisposte dallo stesso venditore sottoposto ad istruttoria da AGCM (v. contributo precedente).
In questo caso, sotto la lente di ingrandimento di ARERA sono finite le offerte commerciali che prevedevano:
un corrispettivo di euro 99,00 a carico del cliente domestico connesso in bassa tensione per il “Servizio area clienti personalizzata”, che era gratuito solo se il cliente rimaneva in fornitura per almeno 12 mesi;
un costo di commercializzazione e vendita (CCV) pari a euro 144,00 per POD, oltre IVA, da applicare ai soli mesi di fruizione della fornitura. In base alle condizioni generali di fornitura, l’importo residuo sarebbe stato addebitato in un’unica soluzione in caso di recesso prima di 12 mesi.
ARERA ha contestato che le clausole sono in contrasto con l’art. 6, comma 5, dell’Allegato A alla delibera n. 302/2016, in base al quale il diritto di recesso dei clienti finali di piccole dimensioni non può essere sottoposto a penali, né a spese di chiusura ed eventuali clausole in tal senso si considerano come se non fossero state apposte.
ARERA ha contestato all’impresa anche la violazione delle modalità di indicazione dei prezzi di fornitura previste dal Codice di condotta commerciale.
Per le condotte contestate, l’Autorità ha irrogato una sanzione complessiva di euro 400.000.