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Newsletter Gennaio 2023

Giuri Associati

30 gen 2023

Newsletter energia e ambiente (gennaio 2023)

All’inizio del nuovo anno trasmettiamo la newsletter mensile in materia di

energia, ambiente e servizi pubblici locali.


Gli argomenti trattati sono quattro:


  • Servizi pubblici locali: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022 il decreto legislativo n. 201/2022, contenente il riordino della disciplina generale sui servizi pubblici locali. Il nuovo decreto prevale su tutte le discipline di settore, a meno che siano state espressamente fatte salve dallo stesso decreto

  • Vendita di energia: i nuovi provvedimenti cautelari emessi dall’Autorità garante per la concorrenza (AGCM) il 12 dicembre 2022 in caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura di energia e gas naturale

  • Gestione rifiuti: il 29 novembre 2022 ARERA ha pubblicato il documento di consultazione n. 643/2022 riguardante lo schema tipo del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani

  • Autoconsumo di energia: il 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato con la delibera 727/2022 il Testo integrato sull’autoconsumo diffuso, che contiene novità importanti in materia di autoconsumo individuale di energia e di comunità energetiche.


Buon Anno 2023 e buona lettura!


Luigi Giuri




SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Approvato il testo unico di riordino della disciplina sui servizi pubblici locali (d.lgs. 23/12/2022, n. 201)

Come preannunciato nella newsletter n. 11/2022 della newsletter, il 16-12-2022 il Consiglio dei ministri ha approvato la versione definitiva del decreto di riordino dei servizi pubblici locali. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie gen., del 30-12-2022, n. 304.


Il CdM aveva approvato la versione preliminare del decreto il 16-09-2022, mentre l’Autorità di regolazione (ARERA) aveva espresso il suo parere il 29-11-2022 e l’intesa in Conferenza unificata era stata raggiunta il 30-11-2022.


Nella precedente newsletter è stato esposto un quadro delle principali materie del decreto. Ora riassumiamo le novità più interessanti rispetto alla precedente disciplina dei servizi pubblici.


Prevalenza del testo unico – Le norme del decreto si applicano a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico e prevalgono sulle discipline di settore, a meno che queste siano fatte salve dal decreto (es. distribuzione gas ed elettricità, farmacie).


Delega ai capoluoghi - Il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana ad esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali per conto degli altri comuni.


Incentivi alle aggregazioni – Un futuro decreto del Ministero MEF, previa intesa in Conferenza unificata, stabilirà gli incentivi a favore degli enti locali che aderiscono all’aggregazione dei servizi pubblici a rete “preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”.


Distinzione tra regolazione e gestione – Gli enti di governo dell’ambito non possono partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio.

Qualora gli enti locali a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di un soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell’ente locale e i dirigenti e dipendenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione del servizio ed al suo affidamento.


Autorità di regolazione – Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di loro competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico- finanziario (PEF), indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi. Inoltre, predispongono gli schemi dei bandi di gara e dei contratti di servizio tipo.


Aziende speciali – La gestione in economia o tramite azienda speciale è ammessa solo per i servizi pubblici diversi da quelli a rete.


Modalità di gestione – Nella scelta della modalità di gestione del servizio, l’ente o gli enti locali competenti devono tenere conto di: (i) le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, inclusi la qualità del servizio e gli investimenti nelle infrastrutture, (ii) la situazione delle finanze pubbliche, (iii) i costi per l’ente locale e gli utenti,

(iv)  i risultati attesi in relazione alle diverse alternative, (v) i risultati della precedente gestione del servizio in termini di qualità del servizio, costi per l’ente locale e per gli utenti e investimenti.


L’ente o gli enti competenti tengono conto anche dei dati che emergono dalle verifiche periodiche.


I risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione predisposta prima dell’avvio della procedura di affidamento.


PEF asseverato – Nei servizi pubblici locali a rete gli enti di governo dell’ambito allegano alla relazione sulla scelta della modalità di gestione il piano economico-finanziario (PEF), acquisito al termine della procedura di affidamento. Il PEF deve contenere la proiezione, per tutta la durata dell'affidamento, di costi e ricavi, investimenti e relativi finanziamenti. Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione o revisori legali.


Preferenza alle concessioni – Gli enti locali affidano i servizi pubblici secondo la disciplina dei contratti pubblici. Se è possibile in base alle caratteristiche del servizio, gli enti devono preferire l’uso di concessioni di servizi anziché di appalti pubblici di servizi, per assicurare il trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.


Affidamenti in houseosenzagara – In caso di affidamenti in house o senza gara pubblica, di valore superiore alla soglia di rilevanza europea, il contratto di servizio può essere stipulato solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel sito dell’ANAC della delibera di affidamento (per consentire eventuali impugnazioni davanti al TAR contro la scelta di affidamento senza gara).


Piano economico finanziario (PEF) – Alla delibera di affidamento dei servizi pubblici a rete deve essere allegato un PEF che contiene anche la proiezione, su base triennale e per l’intera durata del servizio, di costi e ricavi, investimenti e relativi finanziamenti e l’indicazione dell’assetto economico-finanziario della società, il capitale investito proprio e l’ammontare dell’indebitamento.


Il PEF deve essere aggiornato ogni tre anni e asseverato da un istituto di credito, una società iscritta all’albo degli intermediari finanziari, una società di revisione o un revisore legale.


Esiste l’obbligo di asseverazione anche per gli aggiornamenti e le modifiche successive del contratto di servizio.


Tutele sociali – I bandi di gara o la delibera di affidamento in house devono assicurare la tutela dell’occupazione del personale impiegato nella precedente gestione, anche con clausole sociali che prevedono l’obbligo del nuovo operatore di assorbire il personale del gestore uscente.


Regime infrastrutture essenziali – In sede di affidamento gli enti competenti devono individuare le reti, gli impianti e le altre infrastrutture essenziali per la gestione del servizio. Le infrastrutture essenziali sono destinate allo svolgimento del servizio per la loro intera vita fisica. Gli enti locali non possono cederne la proprietà, tranne che a società patrimoniali delle reti, aventi capitale interamente pubblico incedibile.


Esecuzione dei lavori – Se la gestione è stata affidata con una delle modalità previste dal decreto (gara, società mista, in house), il gestore può eseguire direttamente i lavori connessi alla gestione di reti e impianti, se l’affidamento ha avuto per oggetto anche l’esecuzione dei lavori e il gestore è qualificato. Negli altri casi, il gestore deve affidare i lavori con le regole in materia di contratti pubblici.


Contratto di servizio – Il decreto indica quale è il contenuto minimo del contratto di servizio. Sono previste alcune novità: (i) l’obbligo di raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione, e (ii) l’obbligo di informare e rendicontare all’ente locale e agli altri enti preposti per il controllo sui risultati economici e gestionali e i livelli di qualità del servizio.


Obblighi di trasparenza – Il gestore deve dare pubblicità, anche tramite il suo sito internet, del livello effettivo di qualità dei servizi, del livello annuale degli investimenti effettuati e di quelli programmati fino alla fine dell’affidamento.


Tariffe – Sono fatte salve le competenze delle autorità di regolazione in materia di tariffe (in particolare quelle di ARERA per l’erogazione dei servizi pubblici connessi a gas, elettricità, servizio idrico e gestione rifiuti).


Gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione e recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico degli utenti.


Nella determinazione della tariffa bisogna tenere conto dei seguenti criteri:


  • correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione;

  • rapporto equilibrato tra capitale proprio investito e finanziamenti;

  • valutazione dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto degli investimenti e della qualità del servizio;

  • adeguatezza della remunerazione del capitale


L’aggiornamento delle tariffe avviene con il metodo del “price cap”, inteso come limite massimo alla variazione di prezzo. L’aggiornamento deve tenere conto dei seguenti parametri:


  • tasso di inflazione programmata;

  • incremento per i nuovi investimenti eseguiti;

  • obiettivo prefissato di recupero di efficienza;

  • obiettivi di qualità del servizio prestabiliti, da verificare secondo parametri misurabili.




VENDITA ENERGIA

Nuovi provvedimenti di AGCM contro le variazioni unilaterali (12/12/2022)

Il 12 dicembre 2022 l’Autorità garante per la concorrenza (AGCM) ha emanato sette provvedimenti cautelari, rispettivamente nei confronti di ENEL, ENI, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie, contestando la modifica unilaterale illegittima delle condizioni economiche di fornitura di energia e gas naturale.


L’art. 3 d.l. 115/22 (decreto aiuti bis) ha sospeso fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo della fornitura e l’efficacia dei preavvisi inviati in precedenza ai clienti, a meno che le modifiche si fossero perfezionate prima

dell’entrata in vigore del decreto (che è avvenuta nel mese di agosto 2022).


L’AGCM, con provvedimenti cautelari emanati il 12 dicembre 2022, ha contestato ad alcune società di aver modificato in modo unilaterale il prezzo della fornitura in violazione dell’art. 3, d.l. 115/22.


In particolare, le società di vendita avevano stipulato con i clienti contratti di fornitura a prezzo fisso per un periodo di tempo determinato (generalmente 12/24/36 mesi), fatta salva la facoltà delle società di modificare in via unilaterale le condizioni dell’offerta, in caso di giustificato motivo.


A partire da maggio 2022 i clienti hanno ricevuto la comunicazione che le condizioni economiche aventi un prezzo fisso erano in scadenza e che, trascorso il periodo di preavviso, sarebbero state applicate nuove condizioni sostitutive.


Secondo AGCM il comportamento dei venditori è stato ingannevole perché le nuove condizioni sono state proposte con il pretesto dell’imminente scadenza delle offerte, anche quando le offerte non erano ancora scadute o si era già rinnovate tacitamente. Per l’Autorità lo scopo delle comunicazioni era aggirare il blocco delle modifiche delle condizioni economiche di fornitura imposto dal Decreto aiuti bis.


Questa condotta, oltre che in violazione della legge, è stata ritenuta in contrasto con il codice del consumo perché caratterizzata da ingannevolezza e omissività (riguardo alle informazioni sulla normativa applicabile) e non rispondente ai canoni di diligenza di primari operatori del settore energetico.


La condotta è stata considerata grave perché considerata idonea a opporre ostacoli sproporzionati all’esercizio dei diritti spettanti ai consumatori in base al Decreto aiuti bis.


Per questi motivi l’Autorità ha ordinato alle società di sospendere provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle proposte di modifica unilaterale del contratto e di confermare fino al 30 aprile 2023 le condizioni già applicate in precedenza.


Inoltre, le società dovranno comunicare ai singoliclienti che hanno esercitato il diritto di recesso dalcontratto di fornitura a causa della modifica unilaterale delle condizioni che essi possono tornare al fornitore e ottenere l’applicazione delle precedenti condizioni economiche.




GESTIONE RIFIUTI

Aperta la consultazione sullo schema di contratto di gestione rifiuti (ARERA, DCO 643/2022 del 29 novembre 2022)

Con il documento di consultazione 643/2022/R/rif, ARERA ha illustrato l’inquadramento generale e i primi orientamenti per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio tra ente concedente e operatore per la gestione dei rifiuti urbani.


In particolare, l’Autorità intende:


  • predisporre un unico schema tipo di contratto di servizio imperniato sul modello di gestione integrata dei rifiuti

  • prevedere che lo schema sia obbligatorio per tutte le gestioni, indipendentemente dalla forma gestionale prescelta (esternalizzazione o autoproduzione), dalla tipologia di contratto utilizzato per l’erogazione del servizio agli utenti (appalto o concessione) e dalla natura dell’ente affidante (Ente di governo o Comune)

  • applicare lo schema tipo di contratto di servizio a tutti i soggetti che si configurano, in forza di un affidamento ricevuto dalla competente autorità amministrativa locale, come gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani oppure di uno o più dei servizi che lo costituiscono.


Aspetti principali dello schema di contratto


Il perimetro del servizio comprende i seguenti servizi: a) spazzamento e lavaggio; b) raccolta e trasporto; c) gestione tariffe e rapporto con gli utenti; d) trattamento e recupero; e) trattamento e smaltimento (delibera 363/2021 e art. 1.2 MTR-2).


Durata del contratto. In caso di affidamento di singole fasi del servizio, l’ente affidante deve determinare la durata dell’affidamento tenendo conto del tempo necessario per il recupero degli investimenti (facendo riferimento alle vite utili dei beni prevista dalla regolazione). In questi casi, la durata minima dei contratti deve essere di almeno 4 anni in coerenza con la durata del periodo regolatorio e del piano economico finanziario previsti dall’art. 19 del MTR-2.


L’Autorità ritiene che la durata disciplinata nell’art. 203, co. 2, lettera c), d.lgs. 152/06, che stabilisce che essa deve essere “comunque non inferiore a quindici anni” è riferibile ai soli affidamenti che hanno ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e non anche ad affidamenti di singoli servizi o attività.


Corrispettivo del gestore. Per la determinazione del corrispettivo attribuibile al gestore - da mettere a base d’asta o rispetto al quale verificare la congruità economica dell’offerta del gestore - l’ente affidante deve basarsi sulle entrate tariffarie di riferimento del gestore uscente come risultano dal piano economico finanziario.


Alla luce del principio che ammette la facoltà di riconoscere come corrispettivo del gestore sia il valore massimo risultante dal piano economico finanziario sia un valore inferiore, a condizione che sia rispettato l’equilibrio economico finanziario, l’Autorità ritiene necessario che il contratto di servizio indichi espressamente:


  • il principio per cui i costi risultanti dal piano economico finanziario del gestore costituiscono il valore massimo riconoscibile al gestore;

  • l’eventuale accordo tra le parti su un corrispettivo contrattuale inferiore al valore risultante dai costi riportati nel piano economico finanziario, purché ciò non pregiudichi l’equilibrio economico finanziario della gestione.


Equilibrio economico finanziario. È necessario indicare nel contratto l’obbligo delle parti del contratto di concorrere insieme, sulla base delle rispettive responsabilità e competenze, a perseguire e mantenere l’equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi oggetto del contratto per tutta la durata dell’affidamento.


Procedura di subentro. È prevista una procedura di subentro che comprende le seguenti attività:

(i) verifica della piena rispondenza dei beni strumentali e delle altre dotazioni patrimoniali

necessari alla prosecuzione del servizio; (ii) determinazione del valore di subentro da parte dell’Ente territorialmente competente su proposta del gestore uscente; (iii) determinazione di tempi e modalità di pagamento del valore di subentro da parte del gestore entrante; (iv) determinazione dei tempi per il trasferimento dei beni strumentali al gestore entrante e per la riconsegna dei beni concessi in uso al gestore agli enti concedenti.


Trasferimento del personale. L’Autorità intende prevedere che il contratto di servizio disciplini il trasferimento del personale in base all’art. 202, co. 6, d.lgs. 152/2006, ossia che il personale che risulta alle dipendenze del gestore uscente, se ricorrono i presupposti, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio in conformità alla normativa di settore.


Penali. Nell’ambito della regolazione della qualità del servizio l’Autorità ha riconosciuto all’Ente territorialmente competente la facoltà di introdurre standard migliorativi o ulteriori rispetto a quelli minimi stabiliti da ARERA.


In tale ipotesi, l’Autorità ritiene che l’Ente territorialmente competente possa applicare specifiche penali in caso di mancato raggiungimento di tali standard da parte del gestore (in aggiunta alle penali previste per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali).

I soggetti interessati possono inviare all’Autorità le loro osservazioni entro il 10 gennaio 2023.




COMUNITÀ ENERGETICHE

ARERA ha approvato il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (delibera 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/eel)

Con la delibera 727/2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai d.lgs. n.

199/21 e n. 210/21. Il TIAD sostituisce la delibera ARERA n. 318/2020 ed entrerà in vigore a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente previsto dall’art. 8 del d.lgs. 199/21.


Le configurazioni per l’autoconsumo diffuso di energia oggetto del testo integrato TIAD sono:


  • i sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» con linea diretta per i quali il produttore e il cliente abbiano richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica;

  • sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili «a distanza» privi di linea diretta;

  • sistemi di autoconsumo individuale da clienti attivi «a distanza» privi di linea diretta;

  • gruppi di autoconsumatori da fonti

  • gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;

  • comunità energetiche rinnovabili;

  • comunità energetiche di cittadini.



Novità principali del testo integrato TIAD


  1. La valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita adesso all’area sottesa alla cabina primaria e non più alla cabina secondaria. Il testo integrato indica i criteri in base ai quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. La prima identificazione delle aree avrà validità breve e sarà sottoposta a consultazione da parte dei distributori per apportare eventuali correzioni. In seguito, il periodo di validità delle aree rilevante per le nuove configurazioni sarà di due anni.

  2. Rispetto alla delibera ARERA 318/2020 sono state semplificate le procedure operative per la costituzione e gestione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Con la nuova disciplina le aree sono fruibili on-line (inizialmente sui siti internet dei singoli distributori e, in seguito, sul sito internet del GSE), per evitare che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel periodo transitorio. Inoltre, l’accesso alle configurazioni, da un punto di vista geografico, viene effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura (noto a tutti) e non sulla base dell’indirizzo del punto di connessione. Infine, le verifiche di appartenenza geografica alle configurazioni

  3. Compiti del GSE. Sono state definite le modalità con cui il GSE: (i) quantifica l’energia elettrica autoconsumata su base oraria; (ii) ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione; (iii) determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata; (iv) pone le basi per l’applicazione dell’incentivo, se spettante (oggetto di definizione a cura del Ministro dell’Ambiente).

  4. È stata rinviata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici, a causa delle criticità esistenti.

  5. A partire dalla data in cui il testo integrato sarà applicabile, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo in edifici e condomini e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD. Questo non comporta cambiamenti per le prime, mentre per le comunità energetiche è stata prevista una lieve riduzione del contributo per la valorizzazione dell’autoconsumo a fronte della possibilità di estendersi all’interno di un’area più estesa (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria, senza più il limite della sola cabina secondaria) e di poter includere nella comunità energetica rinnovabile anche impianti con potenza superiore a 200 kW.





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