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Newsletter Aprile 2026

Giuri Associati

Apr 30, 2026

Newsletter energia e ambiente
Aprile 2026 (n. 4/26)



  • Società pubbliche: presupposti per il superamento del limite al compenso degli amministratori (Corte Conti, sez. aut., 23.03.2026, n. 9/SEZAUT/2026)


  • Appalti estranei: qualificazione di una società pubblica come organismo di diritto pubblico ed effetti sull’affidamento degli appalti (Cons. Stato, sez. IV, 9.03.2026, n. 1876)


  • Gestione rifiuti: liberalizzazione dell’attività di recupero dei rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, 11.03.2026, n. 1976)


  • Vendita energia: sanzione per violazioni nel trattamento dei dati commesse dalle agenzie di vendita incaricate e obbligo di vigilanza sugli agenti (Garante Privacy, provv. 12.02.2026)



Buona lettura, 

Luigi Giuri




SOCIETA’ PUBBLICHE – Superamento del limite al compenso degli amministratori (Corte Conti, sez. aut., 23/03/2026, n. 9)

L’art. 11, co. 6, d.lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che il Ministero Economia e Finanze avrebbe dovuto emanare un decreto per dividere le società pubbliche in cinque fasce e stabilire per ogni fascia limiti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti. Fino all’emanazione del decreto ministeriale, l’art. 11, co. 7, TUSP prevede che rimanga in vigore il limite per il compenso degli amministratori previsto dall’art. 4.4 del d.l. 95/2012, pari all’80% del costo complessivo sostenuto dalla società per gli amministratori nell’anno 2013. Il Comune di Taranto ha chiesto alla Corte se è possibile superare questo limite nel caso in cui il valore del parametro sia irrisorio.


La Corte ha risposto in modo affermativo. Il compenso derivante dal costo storico del 2013 deve essere ritenuto irrisorio, privo di significato o inadeguato (quindi, sostanzialmente inesistente) quando la società, con il passare del tempo, ha subito modifiche tali da ampliare la sua dimensione e struttura. Tali modifiche sopravvenute, anche per effetto di operazioni straordinarie, riguardano l’oggetto sociale, la corporate governance o la struttura aziendale, in modo da comportare un aumento sostanziale dell’attività della società o una sua maggiore complessità. In questi casi, è possibile superare il parametro dell’80% del costo storico del 2013 per la determinazione dei compensi degli amministratori.


Il nuovo compenso deve essere calcolato in base ad indicatori oggettivi come: a) volume di affari, patrimonio netto e utile della società; b) complessità e responsabilità dell’incarico e professionalità richiesta; c) confronto con i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e della stessa area; d) armonizzazione del compenso con quello di dirigenti e dipendenti.


Infatti, la rigida applicazione del parametro riferito al costo storico del 2013 sacrifica al criterio del contenimento della spesa l’obiettivo di efficienza raggiungibile tramite il reperimento delle professionalità migliori. Tali professionisti non avrebbero l’incentivo ad assumere l’incarico di amministratori di società pubbliche se la retribuzione fosse inadeguata rispetto ai compiti che devono svolgere e alla responsabilità che ne deriva.



APPALTI ESTRANEI – Qualificazione di una società come organismo di diritto pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 9.03.2026, n. 1876)

Le imprese pubbliche e i concessionari di diritti esclusivi applicano le regole del codice dei contratti pubblici solo per i contratti strumentali all’esercizio di una delle attività previste nei settori speciali del codice: ad es., distribuzione gas, teleriscaldamento e servizio idrico (art. 141(2), d.lgs. 36/2023). Invece, all’affidamento di appalti estranei alla loro attività nei settori speciali non si applicano le procedure del codice.


L’art. 1, allegato I.1, del codice stabilisce che rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici tenute ad applicare le regole del codice riguardo agli appalti gli organismi di diritto pubblico (anche se costituiti in forma societaria), cioè i soggetti che hanno le seguenti caratteristiche:


a)     sono dotati di personalità giuridica


b)     sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale o commerciale


c)     sono finanziati in misura maggioritaria dallo stato o altri enti pubblici, controllati da essi o amministrati da membri designati per la maggioranza da tali enti.


Se un’impresa pubblica opera nei settori speciali non è obbligata ad applicare il codice per l’affidamento di appalti estranei alla sua attività, a meno che sia qualificabile come organismo di diritto pubblico. Perciò, è importante stabilire quali sono i requisiti per essere qualificati come organismo di diritto pubblico.


Dei tre requisiti sopra elencati il più problematico è il secondo (lettera b), definito requisito teleologico. In passato il Consiglio di Stato (sent. 964/2020) ha affermato che bisogna considerare la finalità pubblica per cui è stata istituita una società, a prescindere dal fatto che l’attività svolta sia remunerativa o meno, quindi di tipo commerciale o industriale. La sentenza in commento ritiene, invece, che il requisito dipende dalla modalità di gestione dell’attività in linea con la direttiva 24/2024/UE e con le sentenze della Corte di Giustizia.


Il considerando n. 10 della dir. 24/2024/UE precisa che un soggetto che opera in condizioni di mercato, mira a realizzare utili e sostiene le perdite derivanti dalla sua attività non può essere considerato un organismo di diritto pubblico perché è istituito per soddisfare esigenze di natura industriale o commerciale. La sentenza condivide questa linea per i seguenti motivi:


  • l’art. 1(e), allegato I.1, d.lgs. 36/2023 stabilisce che è organismo di diritto pubblico quello “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale”, per cui è essenziale la modalità di svolgimento dell’attività, non il fine pubblico perseguito;


  • la relazione di accompagnamento al codice conferma che il carattere non industriale o commerciale si riferisce all’attività svolta;


  • un soggetto che opera in condizioni normali di mercato, sopportando il rischio di impresa ed eventuali perdite, non deve essere considerato organismo di diritto pubblico, perché è già incentivato a scegliere l’appaltatore più conveniente.


Un test pratico per verificare l’esistenza di un organismo di diritto pubblico è se la società sopporta il rischio di impresa o se l’ente pubblico controllante copre le perdite, eliminando il rischio tipico delle attività in concorrenza. Secondo la Corte di Giustizia, la possibilità di un finanziamento pubblico per coprire le perdite di gestione è l’elemento decisivo per l’esistenza del requisito teleologico e quindi per riconoscere un organismo di diritto pubblico (CGUE sent. 5/10/2017, C567/15, LitSpecMet).



GESTIONE RIFIUTI – Liberalizzazione dell’attività di recupero dei rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, 11.03.2026, n. 1976)

La sentenza ha ritenuto illegittimo il divieto imposto da un Comune ad un impianto di recupero operante in regime di concorrenza di ricevere rifiuti dagli utenti, se non tramite il gestore del servizio pubblico, perché il recupero è un’attività svolta nel libero mercato. La decisione ha escluso l’esistenza di una privativa (o concessione esclusiva) del comune sull’attività di raccolta dei rifiuti per l’avvio a recupero in conformità con le sentenze precedenti (Cons. Stato n. 827/2025 e 5257/2025).


I motivi per cui l’avvio a recupero dei rifiuti non è un’attività soggetta a concessione esclusiva sono i seguenti.


Primo: nell’ordinamento italiano, in base all’art. 117 Cost., vige il principio di concorrenza previsto dagli artt. 101-109 TFUE. Perciò, un regime di privativa, quindi di “riserva di attività”, deve essere previsto da una espressa norma di legge e non può essere desunto in via interpretativa. Dalle norme sulla gestione integrata del servizio rifiuti (art. 2, co. 186-bis, l. n. 191/2009, che prevede la competenza regionale, e art. 25, co. 4, d.l. 1/2012) non si ricava in modo espresso l’esistenza di alcuna privativa, tantomeno di quella sul recupero. Le uniche norme di legge che richiamano in modo espresso la “privativa” sono l’art. 21 del d.lgs. 22/1997 e l’art. 198 del d.lgs. 152/2006: nel primo caso, l’articolo esclude espressamente il recupero dal regime di privativa; nel secondo caso, non parla affatto di privativa.


Secondo: l’art. 23 della direttiva 2008/98/CE “Rifiuti” stabilisce che gli stati membri impongono a qualsiasi impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. Tuttavia, l’art. 24 aggiunge che gli stati membri possono escludere la necessità di autorizzazione in due casi, uno dei quali è l’attività di recupero. L’Italia non ha esercitato la facoltà di imporre il regime di privativa all’attività di recupero, che quindi è rimasta libera.


Perciò, il codice dell’ambiente assoggetta a privativa comunale esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (art. 198, d.lgs. 152/2006), non anche l’esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti, che invece si svolge nel rispetto del principio di libera concorrenza nel mercato.



VENDITA ENERGIA – Sanzione per violazioni nel trattamento dei dati commesse dalle agenzie di vendita incaricate (Garante Privacy, provv. 12.02.2026)

Il Garante della Privacy ha irrogato una sanzione di due milioni di euro ad un venditore di energia al dettaglio di rilevanza nazionale per la violazione delle regole sul trattamento dei dati dei clienti relative a contratti non richiesti. Le condotte illecite hanno riguardato 1231 clienti.


Secondo il Garante la società di vendita è responsabile anche del trattamento dei dati effettuato dalle agenzie per suo conto e ha l’onere di attuare misure di protezione dei clienti.


Ciò comporta non solo il rispetto degli adempimenti della normativa sulla protezione della privacy (informativa, registro delle attività di trattamento, nomina del responsabile, ecc.), ma anche l’attuazione di procedure organizzative per assicurare il rispetto del regolamento (mappatura dei trattamenti, formazione del personale, verifica operato dei responsabili, verifiche periodiche con ispettori interni ed esterni). Il Garante aveva già indicato in passato quali sono le modalità organizzative e gestionali che il titolare del trattamento, che opera come fornitore di energia nel libero mercato, deve seguire quando acquisisce nuovi clienti per dimostrare che il trattamento è avvenuto in modo conforme al regolamento (provvedimenti 2019, 2023 e 2024).


Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati personali dei clienti tramite il canale di vendita porta a porta. Le istruzioni della società all’agenzia non erano in grado di garantire che il trattamento dei dati fosse conforme al principio di integrità e riservatezza. Infatti, le istruzioni date non erano in grado di assicurare che la documentazione acquisita dall’agente (copia del documento di identità) fosse cancellata dal dispositivo personale dell’agente dopo essere stata trasmessa al sistema informatico della società di vendita. L’agente poteva acquisire copia del documento di identità anche tramite il proprio smartphone personale. Ciò comporta un rischio elevato che, dopo la stipula del contratto, la copia del documento rimanga nella disponibilità dell’agente con la possibilità di utilizzarla per attivare nuovi contratti non richiesti.


Non erano previsti strumenti per verificare che il cliente ricevesse effettivamente la “comunicazione di benvenuto” inviata dopo la stipula del contratto. Primo: la comunicazione era inviata soltanto al recapito acquisito dall’agente, per cui non c’era certezza che esso corrispondesse a quello effettivo del cliente. Secondo: la mancanza di misure per verificare la ricezione della comunicazione comportava il rischio che il destinatario non la visionasse se veniva trasmessa ad un altro indirizzo. Terzo: non era previsto che la comunicazione fosse trasmessa anche via posta, con un servizio di tracciamento dell’avvenuta consegna, per permettere al cliente di presentare reclamo.


La società di vendita non aveva predisposto un sistema di alert automatici in grado di evidenziare l’esistenza di anomalie nella procedura di acquisizione dei contratti procacciati dalle agenzie: ad esempio, diversità tra indirizzo della fornitura e quello di contatto del cliente, numero anomalo di chiamate con cliente irreperibile o caricamento nel sistema di proposte di contratto multiple, a nome dello stesso cliente.


La società non aveva previsto verifiche a campione sull’esattezza dei dati personali con riferimento agli altri contratti stipulati da agenti rispetto ai quali erano state evidenziate irregolarità, a prescindere dalla presentazione di reclami da parte degli interessati.


Per questi motivi il Garante:


(i) ha accertato che il trattamento dei dati è avvenuto in violazione dei seguenti articoli del regolamento privacy;


(ii) ha ordinato alla società di vendita di attuare misure correttive; e


(iii) ha irrogato una sanzione di due milioni di euro, calcolata – oltre che in base al fatturato – tenendo conto della gravità delle violazioni, del fatto che le condotte illecite si sono ripetute più volte, della durata delle violazioni pari a tre anni (2021-2023) e del fatto che le condotte illecite hanno riguardate 1231 interessati.





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