
Giuri Associati
30 nov 2024
Newsletter energia e ambiente
(novembre 2024)
In questo numero:
Energie rinnovabili: il Consiglio di Stato sospende parzialmente l’efficacia del Decreto Aree Idonee (Cons. Stato, IV, ord. 14.11.2024, n. 4298)
Servizio idrico: è inammissibile il ricorso contro la cessione ad Italgas del ramo di azienda riguardante il servizio idrico svolto dal gruppo Veolia, con riferimento alla partecipazione in Acqualatina (TAR Latina, I, 8.05.2024, n. 330)
Gestione rifiuti: illegittimità del punteggio tecnico elevato assegnato per la prossimità dell’impianto di smaltimento dei rifiuti (TAR Milano, I, 25.10.2024 n. 2888)
Gestione rifiuti: orientamenti finali dell’Autorità di regolazione sullo schema del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani (ARERA, DCO 29.10.2024, n. 450/2024)
Buona lettura,
Luigi Giuri
ENERGIE RINNOVABILI
Il Consiglio di Stato sospende in parte il DM Aree Idonee (C.D.S., IV, ord. 14.11.2024, n. 4298)
Il Consiglio di Stato ha sospeso parzialmente l’efficacia del DM 21.06.2024 del Ministero dell’Ambiente, recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (c.d. DM aree idonee).
L’art. 20, c. 1, del d.lgs. 199/2021 prevede che il Ministero dell’ambiente stabilisce, con uno o più decreti, principi e criteri omogenei per l'individuazione di superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
In attesa dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero, il d.lgs. 199/2021 indica che sono comunque considerati aree idonee una serie di siti analiticamente elencati nel comma 8 dell’art. 20.
L’art. 7 del DM, emanato in attuazione del d.lgs. 199/2021, contiene i principi e criteri da applicare per individuare le aree in questione.
L’art. 7.2, lett. c) prevede che le regioni hanno “la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8” del d.lgs. 199/2021.
Ciò detto, il giudice ha sospeso il DM aree idonee proprio limitatamente a questa norma perché l’ha ritenuta «non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale».
In breve, l’art. 20, c. 8, d.lgs. 199/2021 indica già una serie di aree idonee per l’installazione di impianti di energia rinnovabile (ad es., siti in cui sono già installati gli impianti per realizzare eventuali interventi di rifacimento, siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate, aree interne a impianti industriali e stabilimenti, ecc.).
Di conseguenza, le regioni non possono emanare una disciplina più restrittiva per le aree già dichiarate idonee dal d.lgs. 199/2021, a differenza di quanto è stabilito dal DM.
Il giudice ha ritenuto che esiste anche il pericolo nel ritardo, requisito necessario per emanare l’ordinanza di sospensione.
Infatti, sulla base dei criteri contenuti nel DM aree idonee, le Regioni devono individuare le aree idonee nel loro territorio mediante legge regionale (art. 20.4, d.lgs. 199/2021).
La questione della legittimità delle leggi regionali, però, può essere rimessa alla Corte costituzionale soltanto dal giudice, per cui possibilità e tempi di impugnazione della legge regionale non dipendono dai soggetti interessati, a differenza del ricorso al giudice amministrativo contro il DM aree idonee.
Di conseguenza, in mancanza di sospensione, la decisione finale del giudice amministrativo potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di costruzione degli impianti non sono più realizzabili a causa dell’emanazione della legge regionale.
Per questa ragione, il Consiglio di Stato ha sospeso la norma del DM aree idonee fino alla sentenza, che sarà emanata dopo l’udienza di merito del 5 febbraio 2025.
Fino alla sentenza le Regioni non potranno emanare leggi con cui dichiarano non idonee le aree già individuate dall’art. 20, c. 8, d.lgs. 199/2021 come idonee per l’installazione degli impianti.
SERVIZIO IDRICO
Il ricorso contro la presa d’atto da parte di EGATO della cessione del ramo d’azienda Siram a Italgas è inammissibile (TAR Latina, I, 8.05.2024 n. 330)
Nel 2020 è stata indetta una gara per la scelta del socio privato della società di gestione del servizio idrico nell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina. La gara è stata aggiudicata all’ATI Idrolatina.
Al termine della gara è stata costituita Acqualatina Spa, società mista partecipata al 51% dai Comuni dell’ATO e al 49% dal socio privato Idrolatina s.r.l., controllata dal gruppo francese Veolia.
Le partecipazioni di Veolia in Idrolatina sono gestite da Siram Spa, che fa parte dello stesso gruppo francese.
Nel 2023 Veolia ha ceduto ad Italgas il ramo d’azienda di Siram relativo al servizio idrico esercitato nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia. Il ramo d’azienda è costituito anche dalle partecipazioni possedute in Acqua Campania Spa e in Acqua Spa, titolare del 100% di Idrolatina.
Ciò premesso, Siram ha chiesto all’Ente di Governo dell’Ambito 4 (EGATO 4) il suo gradimento all’operazione di cessione d’azienda sulla base della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 4.
A fronte della domanda, l’EGATO ha chiesto a Italgas:
la conferma che la cessione del ramo di azienda non avrebbe prodotto effetti sugli obblighi del concessionario del servizio idrico, vale a dire Acqualatina Spa, e
le stesse garanzie rilasciate dai partecipanti alla gara del 2000 per il rispetto degli impegni che derivano dallo svolgimento del servizio idrico.
Dopo aver ottenuto da Italgas quanto richiesto, l’EGATO ha preso atto dell’operazione di cessione del ramo di azienda e ha dichiarato che essa non è soggetta al gradimento dell’Ente affidante perché non rientra nei casi previsti dalla convenzione per lo svolgimento del servizio.
Acea Spa ha impugnato davanti al TAR Latina proprio la presa d’atto dell’EGATO, sostenendo che, in base alla convenzione del servizio, per l’esecuzione dell’operazione è necessario il gradimento dell’Ente di Governo.
Il TAR ha, però, dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse, perché - anche in caso di annullamento della delibera di presa d’atto dell’operazione da parte dell’EGATO - Acea non avrebbe ottenuto alcun vantaggio pratico.
L’annullamento della delibera, infatti, avrebbe comportato solo la necessità per l’EGATO di esprimere o rifiutare il proprio gradimento sull’operazione, ma non avrebbe fatto sorgere in capo ad Acea il diritto di acquistare il 49% di Acqualatina.
Infatti, l’eventuale blocco della cessione della quota ad Italgas avrebbe comportato solo la restituzione della titolarità del 49% di Aqualatina a Veolia, senza alcun vantaggio concreto per Acea.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
Contro la sentenza risulta essere stato proposto appello davanti al Consiglio di Stato.
GESTIONE RIFIUTI
Illegittimità del punteggio tecnico elevato assegnato per la prossimità dell’impianto di smaltimento dei rifiuti (TAR Milano, I, 25.10.2024 n. 2888)
Area Sud Milano Spa, gestore del servizio rifiuti in alcuni comuni collocati a sud della provincia di Milano, ha indetto una gara per affidare i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
La gara è stata aggiudicata ad A2A Ambiente nonostante che la società avesse presentato l’offerta economica meno vantaggiosa, grazie al punteggio ottenuto attraverso l’offerta tecnica.
La seconda classificata, BEA Gestioni, ha impugnato l’aggiudicazione e ha ottenuto il suo annullamento, perché il bando aveva attribuito al criterio della prossimità dell’impianto di smaltimento rilevanti vantaggi sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello economico.
Sotto il profilo tecnico, in base al bando impugnato, l’operatore che ha un impianto a meno di 30 km dalla sede legale della stazione appaltante aveva diritto di ottenere, solo per questo fatto, 35 punti per l’offerta tecnica (pari alla metà del totale).
Sotto il profilo economico, l’operatore che ha un impianto a meno di 30 km dalla stazione appaltante non era tenuto a sostenere il costo del trasporto dei rifiuti dalla sede della stazione appaltante fino all’impianto, dato che tale costo rimaneva integralmente a carico della stazione appaltante.
Invece, in caso di distanze pari o superiori a 30 km l’operatore doveva contribuire alle spese di trasporto della stazione appaltante.
Ciò detto, il giudice ha ritenuto illegittima l’attribuzione dei punteggi di gara sotto due aspetti.
In primo luogo, non è ragionevole assegnare un punteggio tecnico così elevato (35 punti su 70, pari alla metà del totale) per il solo fatto di avere un impianto a meno di 30 km dalla sede della stazione appaltante.
Infatti, si tratta di un aspetto che non incide sulla qualità effettiva del servizio.
In secondo luogo, l’operatore che ha un impianto di smaltimento vicino alla sede di raccolta dei rifiuti ha la possibilità di proporre un’offerta economica più vantaggiosa, perché (in base al bando) non deve contribuire ai costi di trasporto (a differenza dei titolari di impianti collocati a più di 30 km di distanza).
Di conseguenza, non c’erano motivi per attribuire un punteggio tecnico (per giunta, assai elevato) al semplice fatto di avere un impianto di smaltimento vicino al luogo di raccolta, perché tale situazione attribuisce già un vantaggio economico significativo al concorrente.
Per questi motivi, il TAR ha dichiarato illegittimo il bando, per aver attribuito la metà del punteggio tecnico in base alla sola prossimità dell’impianto rispetto al luogo di raccolta dei rifiuti.
Tale scelta ha comportato la violazione dell’art. 108, comma 4, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che la stazione appaltante deve “garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.
Infatti, la netta prevalenza nel punteggio tecnico assegnata alla prossimità dell’impianto rispetto al luogo di raccolta, ha impedito un effettivo confronto concorrenziale sui reali elementi tecnici dell’offerta.
GESTIONE RIFIUTI
Orientamenti finali sullo schema del bando di gara per il servizio di gestione rifiuti urbani (ARERA, DCO 29.10.2024, n. 450/2024)
L’Autorità di regolazione (ARERA) ha pubblicato gli orientamenti finali per la definizione dello schema tipo del bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio rifiuti urbani.
Lo schema tipo contiene i contenuti minimi dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che si applicano a tutte le procedure a evidenza pubblica per la selezione del gestore del servizio.
Le previsioni dello schema di bando si applicano anche in caso di affidamento a società mista, limitatamente alla selezione del socio privato in base all’art. 17 del Testo unico sulle società pubbliche (TUSP), approvato con d.lgs. 175/2016.
La documentazione di gara si compone dei seguenti elementi:
a) il Piano economico finanziario di affidamento (PEFA) di gara, che comprende: (i) il programma
degli interventi e del piano finanziario degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi
del servizio, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture individuati a livello
regionale e nazionale; (ii) la specifica dei beni, strutture e servizi disponibili per l’esecuzione del
servizio; (iii) una relazione che indica il modello gestionale e organizzativo prescelto, i livelli di
qualità del servizio richiesti e la ricognizione degli impianti esistenti;
b) lo schema di contratto di servizio conforme alle prescrizioni di ARERA.
Procedimento unificato di verifica
Per quanto riguarda l’inventario dei beni da allegare allo schema del contratto di servizio, l’Ente affidante deve indicare i beni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio da trasferire o concedere al nuovo gestore, il loro stato e consistenza, e il valore di subentro da pagare per acquistare la proprietà dei beni.
Il PEFA di gara deve specificare:
il fabbisogno degli investimenti, calcolato tenendo conto delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
la descrizione degli interventi previsti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture individuati a livello regionale e nazionale;
la descrizione degli interventi realizzati.
La documentazione di gara, nel rispetto della normativa di settore, deve prevedere la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante apposite clausole sociali.
L’Ente affidante determina la durata dell’affidamento in proporzione all’entità degli investimenti previsti per il servizio da affidare, tenendo conto della disciplina di settore.
Il valore dell’affidamento è determinato dall’Ente affidante e deve essere indicato nel PEFA di gara.
Il PEFA di gara viene elaborato dall’Ente affidante a partire dall’ultimo piano economico finanziario approvato, sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’offerta si compone della parte tecnica e di quella economica e, di norma, prevede miglioramenti dei profili tecnici e, alla luce dei medesimi, riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara.
Considerate le rilevanti esigenze di miglioramento dei profili tecnici e ambientali, per il punteggio relativo all’offerta economica lo schema tipo del bando prevede un tetto massimo pari al 30%.
