
STUDIO LEGALE

Giuri Associati
31 mag 2026
Newsletter energia e ambiente
Maggio 2026 (n. 5/26)
Tariffe rifiuti: obbligo per ARERA di approvare il PEF tariffario validato dall’ente territoriale competente (Cons. Stato, 5/01/2026, n. 65)
Gara distribuzione gas: sull’attribuzione della quota ammortamento ai Comuni proprietari di impianti (TAR Torino, 12/05/2026, n. 1055)
Servizio idrico: requisiti per la salvaguardia delle gestioni autonome esistenti del servizio idrico (Cons. Stato, 8/01/2026 n. 169)
Società in house: possibilità per la società in house di esternalizzare le attività rientranti nel servizio affidato (TAR Salerno, 20/04/2026 n. 742)
Buona lettura,
Luigi Giuri
TARIFFE RIFIUTI – Obbligo per ARERA di approvare il PEF tariffario validato dall’ente territoriale competente (Cons. Stato, sez. II, 5/01/2026, n. 65)
Secondo il Consiglio di Stato, la procedura di verifica della coerenza regolatoria di competenza dell’Autorità di regolazione (ARERA) si conclude con l’atto di approvazione del PEF tariffario aggiornato e validato dall’ente territorialmente competente (ETC).
La verifica della coerenza regolatoria che spetta all’Autorità non si risolve in un mero atto di controllo del PEF – o del suo aggiornamento – così come validato dall’ETC, né in una passiva ricezione dei costi esposti, ma comporta un intervento attivo su di essi per promuovere una maggiore efficienza del sistema.
L’approvazione del PEF da parte di ARERA non è solo formale, in quanto essa «“verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” nella sua interezza, e quindi controlla anche che sia corretta la verifica dell’equilibrio della gestione fatta in precedenza dall’ente di governo di ambito» (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2024 n. 9788).
In altri termini, l’Autorità deve verificare che il PEF validato dall’Ente territoriale consenta l’equilibrio economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e non preveda un canone inferiore alla copertura dei costi efficienti del servizio.
Il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenza del TAR Milano n. 3110/2025 che aveva accertato la violazione da parte di ARERA dell’obbligo di concludere il procedimento di approvazione del PEF validato. Inoltre, ha confermato l’obbligo a carico di ARERA di concludere il procedimento entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina del commissario ad acta, in caso di perdurante inadempimento da parte dell’Autorità.
La delibera ARERA 397/2025, che ha approvato il metodo tariffario MTR-3 per gli anni 2026-2029, stabilisce che l’Autorità deve approvare entro 180 giorni le predisposizioni tariffarie trasmesse dall’ente competente (art. 7.12), termine ridotto a 90 giorni se ci sono particolari requisiti, compresa una percentuale di raccolta differenziata minima del 65% (art. 7.13).
GARA DISTRIBUZIONE GAS – Sull’attribuzione della quota ammortamento ai comuni proprietari di impianti (TAR Torino, sez. I, 12.05.2026, n. 1055)
Nella regolazione tariffaria della distribuzione gas (RTDG), il ricavo del gestore include due componenti di costo del capitale per i cespiti di località (impianti di distribuzione):
Remunerazione del capitale → WACC × RAB (Capitale Investito Netto riconosciuto)
Quota di ammortamento → ammortamento regolatorio dei cespiti.
Entrambe le componenti sono riconosciute nella tariffa per l'intero perimetro degli impianti che concorrono al valore RAB di località, inclusa la quota di proprietà comunale (purché i dati siano forniti dal Comune al gestore e inseriti nella proposta tariffaria all'Autorità, art. 8 co. 3 DM 226/2011).
L'art. 8, co. 3, del DM 226/2011 dispone che il gestore deve pagare ogni anno agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti proprietarie di impianti la remunerazione del capitale investito netto che ARERA riconosce ai fini tariffari, ma non la quota ammortamento.
Il MASE, nelle FAQ ufficiali, di fronte alla domanda se – qualora la rete sia di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti – devono essere pagati al proprietario anche gli ammortamenti, ha risposto in modo negativo: “Ai sensi dell’art. 8 co. 3 DM 226/2011 e del Contratto di servizio tipo vigente (approvato con DM 5 marzo 2013) il corrispettivo riconosciuto dai gestori per impianti di proprietà degli enti concedenti o di società patrimoniali è pari alla remunerazione del capitale, con il tasso di remunerazione previsto da AEEGSI nella regolazione tariffaria, esclusi gli ammortamenti”.
La bozza del decreto di modifica del DM 226/2011 ha previsto il riconoscimento ai comuni proprietari delle reti della quota ammortamento alla fine della concessione, ma il decreto non è stato approvato.
Nel caso in esame Italgas ha impugnato gli atti della gara per l’ATEM Torino 5 perché lo schema del contratto di servizio prevede l’obbligo del gestore d’ambito di pagare ai comuni concedenti, proprietari di impianti, la relativa quota ammortamento, incassata tramite le tariffe, alla scadenza della concessione.
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse perché il bando può essere impugnato solo per clausole che escludono la possibilità di partecipare alla gara o che impediscono di presentare un’offerta seria e consapevole. Al di fuori di queste ipotesi, le clausole illegittime possono essere impugnate solo dopo l’aggiudicazione della gara (Cons. Stato n. 8156/2025).
Nel ricorso Italgas ha eccepito che, dopo aver ottenuto l’aggiudicazione e sottoscritto il contratto di servizio, la società non avrebbe potuto contestare la clausola del contratto sulla quota ammortamento perché la pubblica amministrazione gli avrebbe eccepito di aver accettato il contenuto del contratto con la presentazione dell’offerta. Tuttavia, il giudice non ha accolto tale impostazione.
Inoltre, la sentenza ha fatto presente che l’onere di versare la quota ammortamento non è sproporzionato e irragionevole perché il gestore riceve nella tariffa la quota ammortamento anche sulle reti comunali, sicché la clausola evita un ingiustificato arricchimento da parte del gestore.
Ciò detto, la decisione non è convincente perché si pone in contrasto con l’attuale regolazione della gestione d’ambito, contenuta nell’art. 8 del DM 226/2011 e nello schema tipo del contratto di servizio.
SERVIZIO IDRICO – Requisiti per la salvaguardia delle gestioni autonome esistenti (Cons. Stato IV, 8.01.2026 n. 169)
L’art. 147 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO). Il comma 2-bis, lett. b), dell’art. 147 fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni che presentano contestualmente tre caratteristiche: i) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; ii) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici; iii) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L’ente di governo dell’ambito deve accertare l’esistenza dei tre requisiti.
Bisogna precisare che con il termine “gestioni esistenti” si intendono quelle che risultano da atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non hanno rilevanza le gestioni di fatto (Cons. Stato, n. 1115/2024). Inoltre, le caratteristiche per la prosecuzione autonoma del servizio devono esistere tutte “contestualmente”.
Nel caso in esame l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (Ente di governo dell’ambito) ha escluso l’esistenza delle condizioni per la prosecuzione della gestione comunale, perché non è stato dimostrato il requisito dell’“utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”.
L’Ente di governo dell’ambito ha rilevato, in particolare, che la mancanza del rispetto delle regole per l’esecuzione del servizio idrico stabilite da ARERA impedisce di accertare che la gestione del servizio idrico sia efficiente e sia svolta secondo criteri di economicità della risorsa. Inoltre, l’autorizzazione allo scarico del depuratore era scaduta e la dotazione idrica del Comune era integrata dalle sorgenti gestite dal gestore del servizio idrico integrato.
Il giudice ha respinto il ricorso del Comune perché l’ente locale non aveva dimostrato di essersi uniformato alle regole sul servizio idrico emanate da ARERA, oltre che per le altre violazioni contestate dall’Ente di governo.
SOCIETA’ IN HOUSE – Possibilità di esternalizzare le attività rientranti nell’affidamento (TAR Salerno, I, 20.04.2026 n. 742)
La ricorrente ha impugnato l’affidamento ad una società in house del servizio di ripristino delle strade provinciali dopo gli incidenti, perché la società affidataria non svolgeva in proprio l’attività – dato che non aveva personale, né mezzi – ma si limitava a coordinare l’attività di operatori terzi. Ha contestato davanti al TAR che questo modello costituisce elusione dell’obbligo di affidare gli appalti con procedure pubbliche.
Il TAR ha respinto il ricorso perché la possibilità per le società in house di appaltare una parte della loro attività è espressamente prevista dall’art. 16, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, Testo unico società pubbliche, secondo il quale le società in house sono tenute ad applicare la disciplina del d.lgs. n. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici (ora d.lgs. n. 36/2023), per acquistare lavori, beni e servizi (in giurisprudenza, TAR Marche n. 264/2025; TAR Veneto n. 1364/2019; TAR Veneto n. 1186/2019).
L’appaltatore o il concessionario individuato tramite procedura di gara può affidare a terzi singole parti della prestazione o prestazioni incluse nel più ampio complesso del servizio ricevuto in concessione (art. 119 del d.lgs. n. 36/2023). Lo stesso principio vale per la società concessionaria in house, come è confermato dall’art. 16, comma 7, d.lgs. n. 175/2016.
L’attività di selezione del contraente che non è stata compiuta a monte nel rapporto tra pubblica amministrazione e società in house deve essere effettuata dalla stessa società in relazione alle prestazioni che non può auto-produrre, ma deve necessariamente esternalizzare.
L’imposizione alla società in house dell’obbligo di eseguire in modo integrale tutte le prestazioni ad essa affidate è irragionevole perché la costringerebbe ad una organizzazione e integrazione verticale al suo interno di tutte le attività necessarie per lo svolgimento del servizio in concessione.
Un simile obbligo, oltre a rendere lo svolgimento della concessione molto complesso – in molti casi, impossibile – renderebbe il servizio antieconomico, a causa della difficoltà per la società in house di organizzare al proprio interno l’esecuzione dell’intero ciclo produttivo. Per queste ragioni il TAR ha respinto il ricorso.